1 – LA MOTIVAZIONE : I FONDAMENTI NORMATIVI

1.1 – L’atto impositivo “principe” : l’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento costituisce senza alcun dubbio l’atto impositivo principalmente utilizzato dall’amministrazione finanziaria per “manifestare” le proprie pretese in materia tributaria e fiscale ai contribuenti.

 Gli avvisi di accertamento possono essere distinti sulla base delle imposte cui si riferiscono ; ed a tale titolo si parla, ad esempio (limitandosi alle fattispecie di maggior interesse…) di :

avvisi di accertamento (o di rettifica) in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui all’art.54 del d.p.r. n°633/’72 ;
avvisi di accertamento in materia di imposte dirette, di cui all’art. 42 del d.p.r. n°600/’73.

Gli avvisi di accertamento sono soggetti ad ulteriori definizioni, inoltre, sulla base delle diverse “modalità” accertative che sottendono alla loro predisposizione ; a tale titolo si discute di :

-“accertamenti analitici” (art.39, 1° comma, lettere a),b), e c), d.p.r. n°600/’73);

-“accertamenti “analitico-presuntivi” (art. 39, lettera d), d.p.r. n°600/’73);

-“accertamenti induttivi” (art. 39, 2° comma, d.p.r. n°600/’73),

se riferiti al controllo di redditi determinati in base a scritture contabili.

Si parla invece, ad esempio, di “accertamenti sintetici” (art. 38, 4° comma, d.p.r. n° 633’72) , se si prescinde dalla presenza o meno di scritture contabili, fondando il controllo su tutt’altri elementi, quali il tenore di vita del contribuente indagato.

Le diverse procedure caratterizzanti le tipologie di avvisi appena citate, sono esperibili da parte dell’amministrazione finanziaria, sulla base di specifici presupposti, previsti e disciplinati dalle norme che sono state enunciate poc’anzi.

1.2 – Riferimenti normativi per la motivazione degli avvisi di accertamento

Orbene dobbiamo considerare che, quale che sia la tipologia di avviso di accertamento emesso, e sia che lo stesso riguardi le imposte dirette, ovvero l’imposta sul valore aggiunto, o ancora, ad esempio, l’imposta di registro, o che si tratti di un provvedimento di irrogazione di sanzioni, il nostro ordinamento tributario è dotato di specifiche disposizioni normative che prevedono la motivazione degli atti impositivi emessi da parte dell’amministrazione finanziaria.

Le disposizioni di cui si è detto sono :

art.42 del d.p.r. n°600/’73 (per le imposte dirette) ;
art. 56 del d.p.r. n°633/’72 (per l’imposta sul valore aggiunto);
art. 52 d.p.r. n°131/’86 (per l’imposta di registro);
art. 16 d.p.r. n° 472/1997 (per i provvedimenti di irrogazione di sanzioni)

Entrambe le prime due disposizioni appena citate, testualmente recitano : “…l’avviso di accertamento “deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato…”, e, con specifico riferimento alle imposte dirette, la norma di riferimento evidenziata (art.42, d.p.r. n°600/’73), al 3° comma, afferma che “ l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo…”

Fine Prima Parte

Prosegue in  LA MOTIVAZIONE : FUNZIONE PER LE DIVERSE “PARTI” DEL RAPPORTO TRIBUTARIO

 
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