Cambia la normativa iva per i market place come E-bay o Amazon per quanto riguarda il trattamento iva degli acquisti effettuati dai privati sulle loro piattaforme.
Le modifiche introdotte mirano ad evitare che gli acquisti effettuati da privati presso venditori extra-UE non si risolva in un mancato pagamento iva.
Le modifiche introdotte riguardano:
- l’acquisto di cellulari, console di gioco, tablet pc e laptop importati da paesi terzi di valore NON SUPERIORE a euro 150
- l’acquisto di cellulari, console di gioco, tablet pc e laptop acquistati da residente in UE da rivenditori extra-ue per il tramite di market-place.
In entrambe i casi il market place viene equiparato dalla normativa ad un rivenditore del prodotto importato e/o acquistato con la conseguenza che l’acquisto diventa soggetto ad IVA.
Gli oneri a carico dei marketplace non finiscono qui:
- sono obbligati a identificarsi in Italia qualora non abbiano residenza fiscale in uno stato che non ha un accordo di assistenza reciproca;
- sono obbligati a conservare la documentazione per 10 anni in modo da consentire agli stati membri la corretta contabilizzazione delle operazioni ai fini iva.
Di seguito il testo delle novità:
Legge 12 2019 Conversione in Legge del DL 135 2018 Art. 11 – BIS Commi
Comma 11. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop , importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.
Comma 12. Se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop , effettuate nell’Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione europea a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.
Comma 13. Ai fini dell’applicazione dei commi 11 e 12, si presume che la persona che vende i beni tramite l’interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.
Comma 14. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite. Tale documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri dell’Unione europea in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l’IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata.
Comma 15. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 è tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.