2.1 Estromissione dell’immobile strumentale

D.  Per la determinazione del valore normale dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale ai sensi dell’articolo 1, comma 37, della legge n. 244/07 si chiede se i moltiplicatori della rendita catastale siano i seguenti: 1) fabbricati di categoria “A10” e “D” coefficiente 52,5 2) fabbricati di categoria “C1” coefficiente 37,5 3) altri fabbricati coefficiente 105. Oppure se devono essere maggiorati con la percentuale del 20 per cento di cui al D.L. n. 168/2004 e per quelli di categoria “B” del 40 per cento ai sensi dell’articolo 2, comma 45, del D.L. n. 262/06 che però hanno effetto ai soli fini dell’imposta di registro

R. Si ritiene che – ai fini della determinazione del valore normale – le rendite catastali debbano essere rivalutate ai sensi della legge n. 662 del 1996 ed, altresì, maggiorate con le percentuali (rispettivamente del 40 per cento per gli immobili di categoria B e del 20 per cento per gli altri immobili) previste dai decreti legge n. 262 del 2006 e 168 del 2004.

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