Domanda: Voglio realizzare dei corsi online di formazione nei confronti di privati, l’argomento infatti sarà quello della creazione di e-commerce senza aprire partita iva e la realizzazione di cash-cow channel su youtube. Come devo regolarmi per il pagamento dell’iva?
Risposta:
Dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore nuove regole sulla territorialità IVA per i servizi forniti in modalità virtuale, inclusi i corsi di formazione in streaming. Secondo il DLgs. 180/2024, che recepisce la direttiva 2022/542/UE, le prestazioni B2C (business to consumer) di servizi educativi virtuali saranno soggette all’IVA nel luogo in cui il consumatore finale è domiciliato o risiede abitualmente.
Ad esempio, un corso di formazione online erogato da una società con sede in Belgio a un privato residente in Italia sarà considerato territorialmente rilevante in Italia. Questo implica che il fornitore del servizio dovrà applicare l’IVA italiana per quel consumatore.
Per i corsi in streaming destinati a clienti B2B (business to business), invece, continuerà ad applicarsi la regola generale prevista dall’art. 7-ter del DPR 633/72, ovvero che l’IVA sarà rilevante nel luogo in cui il committente (l’azienda cliente) è stabilito.
Questa modifica rappresenta un cambiamento significativo per chi offre corsi di formazione in modalità virtuale, poiché richiede una maggiore attenzione alla residenza del cliente per determinare correttamente la territorialità dell’IVA e le eventuali implicazioni di registrazione nei diversi Paesi UE.
Per tornare alla risposta al quesito quindi, per la realizzazione di eventi che siano realizzati in Italia e rivolti a privati consumatori in Italia l’iva sarà da applicare in Italia.
Per quanto riguarda invece il primo tema del corso: creazione di e-commerce senza aprire partita iva….beh è il caso di osservare che la vendita online prevede sempre l’apertura della partita iva a partire dalla prima vendita, e ciò in ossequio prima di tutto della normativa Comunale che prevede la presentazione della SCIA. Qualcuno dirà che la presentazione della SCIA si può fare senza aver aperto la partita iva, tuttavia l’apertura è e rimane necessaria nel momento in cui si presenta la pratica in CCIAA.
In bocca al lupo per i suoi progetti.
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