Buongiorno
sto ristrutturando l’abitazione dove risiedo con la mia famiglia, composta da due unità immobiliari cointestate con la moglie. Abbiamo quindi caricato le detrazioni su entrambi gli immobili con un ammontare massimo doppio, pari a 96.000 euro x 2. Essendo arrivati finalmente alla fine dei lavori abbiamo il dubbio se dobbiamo tenere le unità immobiliari separate, per non perdere il beneficio fiscale su due immobili, oppure se possiamo unirle accorpandole in uno unico edificio, senza perdere la possibilità della detrazione di 192.000 euro.

Cordiali saluti

Risposta:

La ristrutturazione di immobili, può prevedere fin dall’inizio l’unione delle unità, coinvolte nella ristrutturazione. A questo punto legittimamente può sorgere il dubbio relativo al limite massimo della detrazione che si può ottenere. Il dubbio è se il limite dei 96.000 euro si possa raddoppiare, considerando i due immobili iniziali, oppure occorre considerare se si tratta di un solo immobile e quindi se la detrazione arriva a solo 96.000.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 121 del 1998 ha scritto che ” ai fini dell’individuazione del limite di
spesa su cui calcolare la detrazione, e’ necessario tener conto del numero iniziale di unita’ immobiliari sul quale si eseguono i lavori.” Nella circolare la casistica prevedeva che da un immobile a seguito della ristrutturazione se ne ottenevano due. Pur essendo il caso proposto, esattamente l’inverso non sussistono ragioni per considerare la presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate ancora valida.

Aggiungiamo al presente articolo un altro quesito giunto in redazione collegato al precedente

Le spese di ristrutturazione del “coniuge non convivente”

Buongiorno
Vorrei porvi un quesito; mia moglie ha acquistato a giuno 2020 un immobile dove intende trasferirsi con una delle nostre figlie (attualmente abitiamo in una casa nello stesso comune, di mia proprietà piuttosto piccola, acquistata prima del matrimonio in regime di separazione dei beni). Questo è stato acquistato con l’agevolazione per prima casa. Ora siamo in ristrutturazione straordinaria, per rifacimento bagni e cucina; alcune delle spese sono state sostenute da me sperando di poterle detrarre con il bonus ristrutturazioni, e acquisto mobili. Il mio dubbio è : posso usufruirne dal momento che quando trasferirà la residenza nel 2021, lei sarà per me “coniuge non convivente”?
Grazie della gentile risposta.

Risposta:

  • Il diritto alla detrazione è collegato alla proprietà del bene oppure alla detenzione. In relazione al quesito viene in soccorso la circolare 184 del 12 giugno 2002, nella quale l’Agenzia delle Entrate sostiene che sono deducibili dal coniuge convivente le spese di ristrutturazione di un immobile, acquistato dall’altro coniuge quale seconda casa. La tesi dell’Agenzia delle Entrate, è che sia sufficiente per poter detrarre la spesa di ristrutturazione, che colui che sostiene la spesa sia convivente con l’effettivo proprietario, anche se l’immobile di cui si parla non è l’abitazione in cui si esplica la convivenza. Nel caso prospettato dunque il fatto di essere “coniuge non convivente” sembra togliere la possiblità da parte del marito di detrarre le spese. Certamente nel caso prospettato una consulenza fiscale dettagliata potrebbe risolvere ulteriori dubbi.

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