Il regime forfettario è un argomento centrale per molti professionisti e piccoli imprenditori italiani. Una recente risposta all’interpello n. 226/2024 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto controverso riguardo l’applicabilità dell’aliquota agevolata del 5%. Di seguito analizziamo il caso, il quesito proposto e la risposta fornita, con l’obiettivo di offrire un quadro chiaro e completo.


Il Quesito dell’Interpello

La contribuente, identificata come “Tizia”, ha presentato un’istanza di interpello per ottenere chiarimenti sull’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% prevista dal regime forfettario. La situazione esposta è la seguente:

  1. Attività lavorativa precedente: Tizia aveva lavorato come dipendente per una società fino a luglio di un determinato anno (anno “n”).
  2. Avvio attività autonoma: A maggio dello stesso anno, aveva iniziato un’attività di lavoro autonomo, adottando inizialmente la contabilità semplificata a causa di una causa ostativa al regime forfettario (reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro l’anno precedente).
  3. Richiesta di aliquota agevolata: Tizia ha dichiarato che la nuova attività non rappresenta una mera prosecuzione del lavoro dipendente precedente e ha chiesto se fosse possibile beneficiare dell’aliquota agevolata del 5% a partire dal secondo anno (n+1) e per i successivi quattro anni, come previsto dalla normativa sul regime forfettario.

La Normativa di Riferimento

Il regime forfettario, regolato dalla Legge 190/2014, permette ai contribuenti di beneficiare di un’aliquota agevolata del 5% per i primi cinque anni di attività, a condizione che:

  • L’attività sia nuova e non costituisca mera prosecuzione di una precedente attività svolta come lavoro dipendente o autonomo.
  • L’attività non violi altre cause ostative previste dalla normativa.

La Circolare n. 10/E del 2016 chiarisce che la verifica della continuità tra attività dipendente e autonoma deve essere effettuata in termini sostanziali, considerando fattori come la tipologia di clientela e le competenze richieste.


La Soluzione Prospettata dalla Contribuente

Tizia sosteneva che:

  • La nuova attività avviata nel corso dell’anno “n” non configurava una prosecuzione dell’attività precedente.
  • Avrebbe potuto accedere al regime forfettario solo a partire dall’anno successivo (n+1), a causa della causa ostativa presente nel primo anno.
  • Riteneva di poter beneficiare dell’aliquota agevolata del 5% dal secondo anno (n+1) e per i quattro successivi.

Il Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta articolata che si concentra su due aspetti principali:

  1. Impossibilità di applicare l’aliquota agevolata:
    L’Agenzia ha chiarito che l’aliquota agevolata del 5% è riservata esclusivamente a coloro che avviano una nuova attività applicando il regime forfettario fin dall’inizio. Pertanto, i contribuenti che iniziano l’attività con un regime diverso (come quello semplificato) e accedono al forfettario successivamente non possono usufruire dell’aliquota agevolata.
  2. Principio della novità dell’attività:
    L’Agenzia non ha approfondito la verifica sulla novità dell’attività, poiché l’impossibilità di applicare l’aliquota agevolata già escludeva questa considerazione.

In sintesi, la contribuente non potrà beneficiare dell’aliquota agevolata del 5% né per il secondo anno di attività né per i successivi, anche se rientra nel regime forfettario dal secondo anno.


Implicazioni per i Contribuenti

La risposta dell’Agenzia mette in evidenza un aspetto cruciale del regime forfettario: l’importanza di pianificare attentamente il passaggio a questo regime fiscale. Alcuni punti fondamentali da considerare includono:

  • Verifica delle cause ostative: È essenziale controllare i requisiti per accedere al regime forfettario fin dall’inizio dell’attività.
  • Aliquota agevolata: Per beneficiare del 5%, l’attività deve essere nuova e avviata direttamente in regime forfettario.
  • Scelte iniziali: Optare per un regime diverso al momento dell’avvio può precludere l’accesso a vantaggi significativi.

Conclusioni

L’interpello n. 226/2024 evidenzia come l’applicazione dell’aliquota agevolata del regime forfettario richieda il rispetto rigoroso di specifici requisiti normativi. Professionisti e piccoli imprenditori dovrebbero consultare esperti fiscali per evitare errori che potrebbero compromettere l’accesso a benefici fiscali importanti.

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