Introduzione

L’obbligo di stipulare polizze assicurative contro eventi catastrofali per le imprese italiane sta per diventare realtà. Con il decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025, il termine ultimo per adempiere all’obbligo rimane fissato al 31 marzo 2025. Questa misura mira a proteggere le aziende dai danni derivanti da calamità naturali, riducendo il carico finanziario sullo Stato e responsabilizzando le imprese. In questo articolo analizzeremo in dettaglio chi è soggetto all’obbligo, cosa coprono le polizze e quali conseguenze si rischiano in caso di inadempienza.

Chi deve stipulare le polizze?

L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione nel nostro Paese, che risultino iscritte nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 del Codice Civile. Sono escluse le imprese agricole, per le quali esiste un apposito Fondo mutualistico nazionale per i danni meteoclimatici. Le imprese della pesca e dell’acquacoltura godono invece di una proroga fino al 31 dicembre 2025.

Un punto controverso riguarda le imprese che utilizzano beni di terzi, come nel caso di contratti di leasing o affitto d’azienda. Il decreto attuativo non fornisce un chiarimento definitivo, ma sembra suggerire che l’obbligo ricada su chi utilizza i beni e non sul loro proprietario, a meno che quest’ultimo abbia già stipulato un’assicurazione analoga.

Cosa coprono le polizze obbligatorie?

Le polizze catastrofali devono coprire i beni aziendali iscritti nello stato patrimoniale secondo l’art. 2424 del Codice Civile, includendo terreni e fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Le assicurazioni devono proteggere contro danni direttamente causati da calamità naturali come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Il decreto ha anche stabilito che gli eventi prolungati per un massimo di 72 ore dalla prima manifestazione vengono considerati un unico evento ai fini del risarcimento.

Come vengono determinati i premi assicurativi?

I premi delle polizze saranno calcolati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto della vulnerabilità dei beni assicurati, del territorio in cui si trovano e delle misure di prevenzione adottate dall’azienda. Le imprese assicuratrici avranno l’obbligo di contrarre, ma potranno sospendere la stipula di nuove polizze se superano i propri limiti di tolleranza del rischio.

Quali sono i massimali e le franchigie?

Le polizze possono prevedere franchigie e massimali. Fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale corrisponde all’intero importo assicurato. Tra uno e trenta milioni di euro, l’indennizzo massimo è pari al settanta per cento della somma assicurata. Oltre i trenta milioni di euro, la determinazione è soggetta a libera negoziazione tra le parti. Le imprese possono anche concordare uno scoperto a proprio carico fino a un massimo del quindici per cento del danno indennizzabile.

Quali sono le sanzioni per chi non si adegua?

Le imprese che non stipulano la polizza obbligatoria non saranno direttamente sanzionate con multe, ma potrebbero subire gravi conseguenze economiche. Il mancato rispetto dell’obbligo comporterà limitazioni o esclusione dall’accesso a contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie. Questa misura si applica non solo ai fondi straordinari in caso di calamità, ma anche ad altri tipi di agevolazioni statali.

Conclusione: cosa fare entro il 31 marzo?

Per evitare problemi futuri, le imprese devono verificare se rientrano tra i soggetti obbligati, identificare i beni da assicurare, contattare un’assicurazione per stipulare una polizza conforme e adeguare eventuali polizze preesistenti alle nuove normative.

Se hai bisogno di assistenza personalizzata per capire come adempiere all’obbligo e scegliere la polizza più adatta alla tua azienda, contattaci subito.

Compila il form di contatto su https://www.legalefiscale.it/contattaci/ o prenota una consulenza dedicata su https://www.legalefiscale.it/prenota-ora/.

Hey, ciao 👋
Piacere di conoscerti.

Iscriviti per ricevere contenuti fantastici nella tua casella di posta, ogni mese.

Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.