Nel 2025, chi decide di eliminare le barriere architettoniche da casa propria o da un edificio può contare su ben tre diverse detrazioni fiscali. Ma attenzione: non sono cumulabili tra loro. In questo articolo vedremo quali sono, come funzionano, a chi spettano e come scegliere quella più adatta al proprio caso.


Bonus casa 50%: la scelta “classica”

Il cosiddetto “bonus casa” è la detrazione più conosciuta e utilizzata per i lavori di ristrutturazione. Rientrano tra questi anche gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, purché rispettino i requisiti tecnici previsti dal DM 236/1989.

Quanto si detrae?

  • 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
  • 50% o 36% per le spese sostenute nel 2025;
  • 36% o 30% dal 2026 al 2027.

Limite massimo di spesa agevolabile: 96.000 euro per unità immobiliare.

A chi spetta? Solo ai contribuenti IRPEF, quindi persone fisiche. Non spetta alle società o enti soggetti a IRES.

Come va indicato in dichiarazione?

  • Modello 730/2025: righi E41-E43.
  • Modello Redditi PF 2025: righi RP41-RP47 e RN14.

Questo bonus è indicato per i casi in cui non si ha accesso al Superbonus o al bonus barriere 75%, e consente una buona detrazione, seppur diluita nel tempo.


Superbonus: solo se c’è un intervento trainante

Il Superbonus è stato il protagonista degli ultimi anni, ma per utilizzarlo sull’eliminazione delle barriere architettoniche, ci sono condizioni molto stringenti.

Quali sono i requisiti principali?

  1. L’intervento deve essere “trainato” da uno “trainante” di efficienza energetica (es. isolamento termico, sostituzione impianto) o di riduzione rischio sismico.
  2. L’immobile deve essere ad uso abitativo (unità singole o condomini a prevalente destinazione abitativa).
  3. Il contribuente deve rientrare tra quelli ammessi dal comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020 (persone fisiche, condomìni, ONLUS, cooperative edilizie, APS, ecc.).

Aliquote disponibili:

  • 110%, 90%, 70% o 65%, a seconda dell’anno e delle condizioni.

Come va indicato in dichiarazione?

  • Modello 730/2025: righi E41-E43, codice “20” in colonna 2.
  • Modello Redditi PF 2025: righi RP41-RP47, sempre con codice “20”.

Attenzione: imprese e società possono beneficiarne solo per la loro quota se partecipano a un condominio agevolato.


Bonus barriere 75%: la novità più interessante

Dal 2022 è in vigore il “bonus barriere” al 75%, introdotto dall’art. 119-ter del DL 34/2020. E è forse il più semplice da ottenere, a patto di rispettare certi requisiti tecnici ben precisi.

Quanto si detrae? Il 75% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025. La detrazione va ripartita in 5 o 10 quote annuali, a seconda della data.

Chi può beneficiarne? Sia soggetti IRPEF (persone fisiche), sia soggetti IRES (società, enti, ecc.).

Quali spese sono ammesse? Solo quelle per interventi conformi al DM 236/1989. Dal 30 dicembre 2023 serve anche una specifica asseverazione tecnica, tranne nei casi coperti dalla norma transitoria.

Interventi ammissibili: scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Gli altri (es. pavimenti, infissi, bagni…) sono ammessi solo se iniziati prima del 30 dicembre 2023.

Come va indicato in dichiarazione?

  • Modello Redditi SC: quadro RS, righi RS521-RS522.
  • Modello Redditi SP: quadro RP, colonna 10 e rigo RN17 campo 37.
  • Modello 730/2025: quadro E, righi E41-E43, codici “21” o “22”.
  • Modello Redditi PF 2025: righi RP41-RP47, codici “21” o “22”.

Quale bonus scegliere? Un confronto pratico

La scelta del bonus dipende da più fattori. Ecco una tabella riassuntiva:

BonusDetrazioneSoggetti ammessiInterventi ammessiNote
Bonus casa50%Solo IRPEFTutti gli interventi conformi DM 236/89Nessuna asseverazione obbligatoria
Superbonus110%-65%Solo categorie ex art. 119 DL 34/2020Solo se “trainati” da altro interventoPiù complesso e vincolato
Bonus barriere75%IRPEF e IRESSolo scale, rampe, ascensori ecc.Obbligo asseverazione dal 30/12/2023

Occhio agli errori: requisiti tecnici sempre necessari

Un aspetto fondamentale è il rispetto delle caratteristiche tecniche del DM 236/1989. Tutti e tre i bonus richiedono, di fatto, che gli interventi siano conformi a questo decreto, anche se:

  • Solo il bonus barriere 75% lo impone espressamente a livello normativo;
  • Gli altri due lo richiedono sulla base della prassi consolidata dell’Agenzia delle Entrate.

Meglio quindi farsi seguire da un tecnico abilitato che possa redigere (o almeno verificare) la conformità dei lavori.


Conclusione: una buona opportunità, ma serve attenzione

Eliminare le barriere architettoniche è un investimento utile, non solo economicamente, ma anche in termini di accessibilità, sicurezza e valore dell’immobile. Le agevolazioni fiscali sono generose, ma bisogna scegliere con attenzione quella più adatta al proprio caso, evitando errori formali e sostanziali.

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