Nel mondo del lavoro moderno, dove la mobilità internazionale è diventata sempre più frequente, è facile imbattersi in casi complessi di tassazione transfrontaliera. Un tema particolarmente attuale riguarda i cosiddetti “redditi esteri esenti”, cioè quei compensi percepiti da un contribuente italiano ma riferiti ad attività lavorative svolte all’estero, che – in certi casi – non devono essere tassati in Italia.

L’interpello n. 81/2025 dell’Agenzia delle Entrate ci offre un esempio molto chiaro di questa situazione. Vediamolo insieme in modo semplice e comprensibile.


Il caso: bonus maturati all’estero, pagati in Italia

Una società tedesca, con stabile organizzazione in Italia, ha premiato alcuni dipendenti strategici con un piano di incentivazione a lungo termine (Long Term Cash Bonus Plan). I bonus venivano maturati nel corso di più anni (2021-2026), ma erano incassati solo alla fine del periodo di “vesting”, ovvero a distanza di anni dalla maturazione effettiva.

Tra i beneficiari, un dipendente che ha lavorato nel Regno Unito fino a dicembre 2023 e che, a partire dal 18 dicembre 2023, è diventato residente fiscale in Italia, iniziando a lavorare per la sede italiana.

Il dubbio sorto è stato: se il bonus incassato in Italia nel 2024 riguarda anni di lavoro svolti interamente nel Regno Unito, va tassato in Italia o no?


Cosa si intende per “reddito estero esente”?

Con questa espressione si fa riferimento a redditi di lavoro dipendente che, pur incassati in Italia da un soggetto residente, sono considerati di “fonte estera”. Secondo l’art. 15 del modello OCSE (ripreso anche dalla convenzione Italia–Regno Unito), se l’attività lavorativa è svolta all’estero, è quel Paese ad avere il diritto di tassare il reddito, anche se il pagamento avviene successivamente e anche se nel frattempo il lavoratore si è trasferito in Italia.

In altre parole, conta dove è stato prodotto il reddito, non dove o quando viene incassato.


Il nodo del “vesting period”: dove si è lavorato durante la maturazione del bonus?

Il periodo di vesting è fondamentale per capire la tassazione. Se il bonus viene percepito oggi, ma è frutto del lavoro svolto negli anni passati, si deve analizzare in quali Stati è stato svolto quel lavoro.

Nel caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate:

  • Il bonus pagato nel 2024 è maturato nel triennio 2021-2023, quando il dipendente era residente nel Regno Unito e lavorava per la sede britannica.
  • Anche se nel 2024 il dipendente è fiscalmente residente in Italia e riceve il pagamento nel suo cedolino italiano, il bonus è un reddito estero esente, e non deve essere tassato in Italia.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate: tassazione solo in caso di collegamento con l’Italia

Nel suo parere, l’Agenzia è molto chiara: il reddito è imponibile in Italia solo se durante il vesting period il lavoratore ha prestato attività lavorativa in Italia.

Vediamo tre scenari distinti:

  1. Bonus maturato interamente all’estero (2021-2023)
    👉 Non va tassato in Italia, anche se il dipendente è oggi residente italiano.
    👉 Se sono state trattenute ritenute in busta paga italiana, queste vanno rimborsate.
  2. Bonus maturato in parte all’estero e in parte in Italia (2022-2024, 2023-2025)
    👉 Va tassata solo la parte riferita all’attività svolta in Italia, su base temporale (pro-rata temporis).
    👉 La parte estera è esente.
  3. Bonus maturato interamente in Italia (dal 2024 in poi)
    👉 Interamente imponibile in Italia, con trattenuta IRPEF da parte del sostituto d’imposta italiano.

Cosa succede se si tassano in Italia anche i redditi esteri esenti?

Purtroppo, può accadere. Quando il sostituto d’imposta italiano (cioè l’azienda italiana) riceve l’ordine di pagare il bonus, può non sapere che si tratta di redditi interamente maturati all’estero. In tal caso può applicare erroneamente le ritenute IRPEF sull’intero importo.

La buona notizia è che il dipendente ha comunque la possibilità di recuperare quanto trattenuto in eccesso, presentando un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.


E se il bonus è stato tassato due volte?

È una situazione che può capitare: il bonus viene tassato sia all’estero (al momento della maturazione o secondo le regole locali) sia in Italia (perché si riceve il pagamento mentre si è fiscalmente residenti in Italia).

In questi casi, l’art. 165 del TUIR prevede la possibilità di richiedere un credito d’imposta per le imposte già pagate all’estero, evitando così la doppia imposizione. Ma attenzione: ciò vale solo se il reddito è effettivamente imponibile in Italia. Se è esente (come nel primo scenario), non si può applicare il credito: bisogna chiedere il rimborso delle ritenute italiane non dovute.


Qual è il ruolo del datore di lavoro italiano?

Il datore di lavoro in Italia ha il ruolo di sostituto d’imposta, cioè è lui a dover trattenere l’IRPEF e versarla all’Erario. Tuttavia, deve operare solo sulle somme che sono effettivamente imponibili in Italia.

Nel caso di bonus esteri esenti:

  • Se il datore di lavoro conosce l’origine estera del bonus, può evitare di applicare le ritenute.
  • Se ha già effettuato le trattenute, può correggere la situazione con il conguaglio di fine anno.
  • In alternativa, il lavoratore può agire direttamente per ottenere il rimborso.

Quando e come richiedere il rimborso delle ritenute indebite?

Se ti trovi nella situazione di avere ricevuto nel 2024 (o negli anni a venire) un bonus che non andava tassato in Italia, eppure hai subito una trattenuta IRPEF, puoi:

  1. Chiedere al datore di lavoro il conguaglio entro la fine dell’anno fiscale.
  2. Oppure presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate entro 48 mesi, come previsto dall’art. 38 del d.P.R. 602/1973.

Conclusione: attenzione ai dettagli quando si lavora all’estero

Il messaggio dell’Agenzia è molto chiaro: non conta dove vieni pagato, ma dove hai lavorato quando hai maturato il bonus. Questo principio, apparentemente semplice, ha implicazioni importanti per tutti i lavoratori con esperienze internazionali, così come per le aziende che gestiscono la mobilità internazionale del personale.

Se ti trovi in una situazione simile o se stai affrontando un passaggio di residenza fiscale dopo anni di lavoro all’estero, è fondamentale analizzare bene ogni dettaglio: dal contratto di lavoro, ai piani di incentivazione, fino alla tempistica dei pagamenti.


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