Errori F24: rimedi
In caso di errore di compilazione errata del modello F24, ovvero per errori che non incidano sul versamento corretto dell'ammontare di imposta dovuta, l'Agenzia delle Entrate ci spiega come provvedere a correggere tali errori. Pubblichiamo di seguito la risoluzione del maggio 2000 ancora utile a chiarire le modalità di correzione.
Ris. n. 73/E-104520 del 26 maggio 2000
Dir. risc. – Ufficio Rapporti con i Contribuenti
Riscossione – Versamenti unitari e compensazione – Mod. F24 – Errata indicazione del codice-tributo – Ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – Modalità – D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241annota documenti collegati: provvedimenti legislativi prassi
Sono pervenute alla Scrivente numerose richieste di chiarimento circa le modalità con le quali i contribuenti che incorrono in errori di codice-tributo possono effettuare il ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
In proposito, si evidenzia preliminarmente che, da un lato, la delega di pagamento conferita con i Modelli F23 e F24 alla banca, alle Poste Italiane S.p.a. o al concessionario del servizio nazionale della riscossione è irrevocabile e, dall'altro, che non esistono modelli di pagamento correttivi.
Ne deriva che, in caso di errori di codici tributo, l'unica modalità per procedere al ravvedimento consiste nell'invio all'Amministrazione di una comunicazione che le consenta di correggere l'originaria imputazione delle somme pagate, operata sulla base delle erronee indicazioni fornite dal contribuente in sede di versamento. Ciò premesso, si rileva che il sistema dei versamenti unitari con compensazione disciplinati dal capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 è amministrato a livello centralizzato dalla Struttura di Gestione di cui all'art. 22 dello stesso D.Lgs. n. 241 del 1997. Pertanto, i contribuenti che non hanno indicato correttamente il codice tributo sul Mod. F24, per effettuare il ravvedimento previsto dal citato art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, devono inviare una comunicazione al Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale per la riscossione, struttura di gestione, fornendo, oltre ai propri dati anagrafici e fiscali, tutti gli altri elementi (codice tributo erroneamente utilizzato e codice tributo con il quale si sarebbe dovuto effettuare il versamento) necessari a consentire a tale struttura la corretta imputazione delle somme in relazione alle quali si era verificato l'errore di compilazione dello stesso Mod. F24.
Per quanto riguarda, invece, le riscossioni effettuate con il Mod. F23, non esiste una gestione centralizzata e i relativi flussi informativi sono messi a disposizione degli uffici periferici competenti. Di conseguenza, in caso di errori di codice tributo compiuti nel Mod. F23, ai fini del ravvedimento, la predetta comunicazione deve essere inviata all'ufficio periferico il cui codice è stato indicato nello stesso Mod. F23 ovvero, in caso di soppressione di tale ufficio in una data successiva a quella della violazione, all'ufficio delle Entrate che ne ha assunto le funzioni.